In generale, i piani di ammortamento dei mutui erogati dalle banche possono presentare un insieme di variazioni rispetto alla struttura di riferimento costituita dalla forma dell’ammortamento francese. Il principale elemento che caratterizza le forme contrattuali più ricorrente sul mercato può essere riferito al periodo di preammortamento.
Il periodo di preammortamento è costituito da quell’intervallo di tempo iniziale in cui il mutuatario non effettua rimborsi di capitale e non intacca il debito residuo ma corrisponde la quota interesse, calcolata ad un tasso anche diverso da quello fissato nel piano di rimborso.
Nella prassi operativa adottata dalle banche, il periodo di preammortamento riguarda l’arco di tempo compreso fra il giorno di erogazione del prestito e l’ultimo giorno del semestre solare in corso.
Ad esempio per il calcolo degli interessi di preammortamento, se un mutuo di 100.000 euro a tasso fisso del 7% e a rate semestrali è stato richiesto in novembre e viene erogato il 4 Dicembre, gli interessi del piano di ammortamento cominciano a decorrere dal primo gennaio e saranno pagati con la rata scadente a fine Giugno.
In questo senso restano scoperti il giorno compresi fra il 4 e il 31 Dicembre, per i quali il mutuatario deve corrispondere alla banca gli interessi di preammortamento così calcolati
I = 100.000 x 7 x 28/36.500 = 536,98.
Dove I rappresenta gli interessi di preammortamento, 100000 è il capitale, 7 è il tasso percentuale annuo, 28 sono i giorni di preammortamento, 36500 una costante.
Alcune banche al fine di “assorbire” il costo iniziale dovuto agli interessi preammortamento, provvedono ad includerli nella durata del mutuo, portando inevitabilmente a far lievitare la rata di rimborso del mutuo.
Va ricordato inoltre che gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento, vanno considerati ai fini della detrazione fiscale prevista.