Gli impianti termici rappresentano il cuore pulsante del comfort abitativo, garantendo riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. È infatti stimato che per far funzionare questi sistemi si consumi oltre l’80% dell’energia annua nelle abitazioni. Tale percentuale, tuttavia, non è fissa e può variare notevolmente in funzione della zona climatica, delle scelte personali – come il numero di ore di accensione e la temperatura impostata – e del tipo di impianto installato. Una manutenzione accurata e una regolazione precisa degli impianti termici non solo consentono di ridurre i consumi energetici e le spese correlate, ma assicurano anche un funzionamento più sicuro e rispettoso dell’ambiente, riducendo l’emissione di gas nocivi.
Cos’è un impianto termico
Secondo la Legge 90/2013, un impianto termico è definito come un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria. Questo sistema, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprende i sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinati con impianti di ventilazione. La definizione, che ha subito modifiche rispetto a quella precedente espressa dall’art. 2, co.1 lett. i-trecies, del DLgs 192/2005, evidenzia l’ampiezza del concetto di “impianto termico”, includendo anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre esclude alcuni apparecchi specifici se la somma delle potenze nominali non raggiunge il requisito di 5 kW.
Il ruolo del responsabile dell’impianto termico
La gestione e la manutenzione dell’impianto termico sono responsabilità attribuite, in linea di principio, al proprietario dell’impianto. Tuttavia, esistono situazioni particolari in cui tale responsabilità viene trasferita: ad esempio, nell’ambito di edifici in locazione l’inquilino ne assume la responsabilità, mentre negli impianti centralizzati è l’amministratore di condominio a doversi occupare della gestione. Nei casi di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il compito spetta al proprietario o all’amministratore delegato. È altresì possibile delegare la responsabilità a un “terzo responsabile”, il quale, per legge, deve possedere i requisiti previsti dal decreto del ministro per lo sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37. Generalmente, questa figura è un tecnico specializzato in installazione e manutenzione degli impianti termici.
Manutenzione degli impianti termici: operazioni e importanza
La manutenzione degli impianti termici è regolata dall’art. 7 del D.P.R. 74/2013 e comprende tutte le operazioni necessarie per mantenere nel tempo le prestazioni degli apparecchi e dei componenti. Queste operazioni assicurano la sicurezza, la funzionalità e la riduzione dei consumi energetici. Eseguire la manutenzione seguendo le indicazioni tecniche fornite dall’installatore o dal produttore è fondamentale: le istruzioni contenute nei libretti d’uso e manutenzione rappresentano il riferimento principale per stabilire le operazioni da effettuare e la frequenza con cui farlo. Il manutentore, che opera in conformità con la documentazione tecnica del progettista o del fabbricante, deve informare il committente in forma scritta riguardo alle operazioni necessarie, compilando al termine del lavoro un rapporto che attesti i controlli eseguiti e aggiornando le sezioni pertinenti del libretto di impianto.
Periodicità delle operazioni di manutenzione
La frequenza con cui devono essere eseguite le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici dipende principalmente dalle indicazioni dell’installatore e dai libretti d’uso e manutenzione dei singoli apparecchi. Qualora tali indicazioni non fossero disponibili, le normative UNI e CEI offrono delle prescrizioni specifiche per ogni tipologia di apparecchio o dispositivo. È responsabilità dell’installatore o del manutentore, abilitato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, dichiarare esplicitamente al responsabile dell’impianto le operazioni di controllo da effettuare e la loro frequenza, facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica. In particolare, nei casi di impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva superiore a 12 kW, si procede a un controllo di efficienza energetica come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 74/2013.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
La manutenzione degli impianti termici si articola in due categorie principali. Da un lato, la manutenzione ordinaria comprende tutte le operazioni di controllo e verifica periodica, necessarie per mantenere il funzionamento corretto e sicuro dell’impianto, riducendo nel contempo i consumi energetici. Dall’altro lato, la manutenzione straordinaria riguarda interventi più approfonditi e specifici, finalizzati a riportare l’impianto alle condizioni previste dal progetto o dalla normativa vigente. Questi interventi possono includere riparazioni, sostituzioni di componenti, revisione di apparecchi o aggiornamenti tecnologici e rappresentano un elemento chiave per garantire che l’impianto operi sempre in modo efficiente e in linea con i requisiti di sicurezza.
Il libretto di uso e manutenzione
Il libretto di uso e manutenzione è considerato la “carta d’identità” dell’impianto termico e costituisce un documento obbligatorio per ogni impianto, sia esso destinato alla climatizzazione degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria. Tale documento contiene le caratteristiche tecniche dell’impianto e registra, nel tempo, ogni intervento effettuato, ogni modifica e sostituzione di componenti. Con il Decreto Ministeriale del 10/07/2014, è stato introdotto un nuovo modello di libretto che ha sostituito quello utilizzato per i piccoli impianti monofamiliari e per quelli più grandi. Il nuovo libretto è modulare, il che significa che vanno compilate solo le sezioni pertinenti al caso specifico. È fondamentale che il responsabile dell’impianto, con l’assistenza del manutentore, provveda a sostituire il vecchio libretto con il nuovo durante la prima manutenzione successiva al 15 ottobre 2014, mantenendo comunque una copia storica del precedente documento.
La normativa di riferimento
La gestione e la manutenzione degli impianti termici sono fortemente disciplinate dalla normativa italiana. Il D.P.R. 74/2013 stabilisce i criteri generali per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria. In aggiunta, il D.M. del 10/02/2014 introduce il nuovo modello di libretto di impianto e il rapporto di controllo di efficienza energetica, strumenti essenziali per garantire il rispetto delle normative e il corretto funzionamento degli impianti. Queste disposizioni normative, integrate dalle prescrizioni tecniche dei fabbricanti e dagli standard UNI e CEI, rappresentano il quadro di riferimento indispensabile per chiunque si occupi della manutenzione e della gestione degli impianti termici.