Questione, si chiede se, nel caso di trasferimento del dipendente, il procedimento disciplinare a suo carico continui o si estingua.
L’eventuale trasferimento, “a qualunque titolo”, del dipendente sottoposto a procedura disciplinare ad altra amministrazione pubblica non comporta, in alcun modo, l’estinzione del procedimento disciplinare. Tale procedimento, infatti, é “avviato o concluso o la sanzione applicata” presso il nuovo datore di lavoro.
Ne consegue il doveroso trasferimento degli atti dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione, visto che la soluzione opposta vanificherebbe qualsiasi tipo di iniziativa da parte di quest’ultima.
Risulta essere prevista l’interruzione dei termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento di irrogazione della sanzione; termini che ricominciano a decorrere dalla data del trasferimento stesso.
Il principio dell’ ultrattività’ del procedimento disciplinare determina, come risulta essere intuibile, una non lieve ingerenza nella quotidianità della struttura di destinazione o di accoglienza. Il riferimento è, per lo più, alla sanzione della sospensione dal servizio, che comporta per il neo trasferito l’assenza dal lavoro, ed al licenziamento disciplinare, che rende inutile il trasferimento (al pari delle pratiche preparatorie del trasferimento stesso), visto che il nuovo arrivato, in seguito al recesso, deve lasciare l’impiego.
Dal momento che la legge si riferisce al trasferimento a qualunque titolo, la disposizione appare finalizzata a rendere immune il procedimento disciplinare dagli spostamenti, come dalle fughe mirate, di qualunque tipo. Pertanto, essa trova applicazione nei confronti di tutti i tipi di trasferimento e cioè:
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, “mediante cessione del contratto di lavoro [2] di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento…” (art. 30, co.1, D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 49, co. 1, D.Lgs n. 150/2009)
passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (art. 31, co.1, D.Lgs. n.165/72001)
scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all’estero (art. 32, D.Lgs. n. 165/2001)
trasferimento determinato da eccedenze di personale, collocazione in disponibilità e mobilità collettiva, di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis, D.Lgs. n. 165/2001
comando presso altre pubbliche amministrazioni. Del resto, per espressa previsione legislativa, il procedimento disciplinare è applicabile nell’ambito “della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo”.
Le regole sono quindi precise.