Grazie alle normative varate dal governo nella legge 154/92 il contratto di prestito è diventato più trasparente tra cliente e istituto creditizio. Esso deve contenere le condizioni del finanziamento e le informazioni sulle relative modalità di recupero.
Il contratto deve essere compilato in duplice copia o in triplice copia in caso di di mediatori creditizi. Una copia è per la finanziaria che eroga il prestito, l’altra invece è per il richiedente. Oltre ai dati del richiedente ed alle condizioni generali di finanziamento, il contratto deve contenere per legge anche le seguenti voci:
– Il tasso di interesse annuo nominale (TAN) praticato;
– Il TAEG (tasso annuo effettivo globale);
– Ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di pagamenti ritardati;
– L’ammontare del netto erogato e le modalità del finanziamento;
– Il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
– Il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
– L’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
– Tutte le eventuali garanzie richieste;
– Tutte le eventuali coperture assicurative richieste, ad esclusione di quelle, stipulate in favore del finanziatore, intese a garantire il rimborso del credito in caso di morte, invalidità o infermità del consumatore, che devono essere incluse nel calcolo del TAEG.
Nel caso in cui manchino alcuni di queste voci il contratto di finanziamento risulterà non valido.