La creazione di un documentario è un’impresa che coinvolge molteplici aspetti legali, uno dei più cruciali è la gestione dei diritti di immagine. Quando si intraprende un progetto documentaristico, è essenziale garantire che ogni persona che appare nel film abbia concesso il permesso per l’uso della propria immagine. Un contratto di cessione dei diritti di immagine è lo strumento legale che formalizza questo consenso, proteggendo sia i creatori del documentario che i partecipanti ripresi. Questa guida si propone di illustrare i passaggi fondamentali per redigere un contratto efficace e conforme alle normative vigenti, offrendo suggerimenti pratici per evitare comuni insidie legali e assicurare la completa tranquillità durante la produzione e la distribuzione del documentario. Attraverso una comprensione approfondita degli elementi chiave di tale contratto, i documentaristi potranno navigare con sicurezza il complesso panorama legale legato ai diritti di immagine, garantendo una gestione etica e professionale dei diritti dei protagonisti delle loro storie.
Come scrivere un contratto cessione diritti di immagine documentario
Scrivere un contratto di cessione dei diritti di immagine per un documentario richiede un’attenta considerazione di diversi elementi legali e pratici, al fine di tutelare sia il produttore del documentario sia la persona che cede i propri diritti di immagine. Questo tipo di contratto è essenziale per garantire che tutte le parti siano consapevoli dei termini dell’accordo e delle loro rispettive responsabilità.
Identificazione delle Parti
Inizia il contratto identificando chiaramente tutte le parti coinvolte. Questo include il produttore o la società di produzione del documentario e l’individuo che sta cedendo i diritti di immagine. È importante includere i nomi completi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione di contatto rilevante. Questa sezione stabilisce chi sono le parti legalmente vincolate dal contratto.
Descrizione del Progetto
Successivamente, il contratto dovrebbe fornire una descrizione dettagliata del documentario per il quale i diritti di immagine sono concessi. Questo include il titolo del documentario, una breve sinossi e l’ambito del progetto. È utile delineare chiaramente come e dove le immagini verranno utilizzate, che si tratti di filmati, fotografie o altre rappresentazioni visive.
Diritti Concessi
La sezione centrale del contratto riguarda i diritti concessi dal cedente. Bisogna specificare se i diritti concessi sono esclusivi o non esclusivi e per quale durata. Inoltre, è fondamentale chiarire se i diritti sono concessi a livello mondiale o limitati a determinate aree geografiche. Questa sezione deve anche indicare se i diritti includono la possibilità di sublicenza, ovvero se il produttore può concedere ulteriori licenze a terzi.
Compensazione
È essenziale dettagliare la compensazione che il cedente riceverà in cambio dei diritti di immagine. Questo può includere un pagamento una tantum, una percentuale sui ricavi del documentario o qualsiasi altra forma di compensazione concordata. È importante specificare i termini di pagamento, comprese le scadenze e le modalità di trasferimento dei fondi.
Uso delle Immagini
Il contratto deve delineare come le immagini verranno effettivamente utilizzate nel documentario e in qualsiasi materiale promozionale associato. È utile includere esempi di utilizzo consentito e, se necessario, limitazioni specifiche. Ad esempio, il cedente potrebbe voler limitare l’uso delle immagini a contesti non diffamatori o che non ledano la sua dignità personale.
Clausole di Riservatezza
In alcuni casi, potrebbe essere appropriato includere clausole di riservatezza che limitano la capacità del cedente di divulgare informazioni sul documentario fino alla sua uscita ufficiale. Queste clausole proteggono la segretezza del progetto e possono includere penalità per la violazione.
Diritto di Revisione
Il cedente potrebbe richiedere il diritto di revisione delle parti del documentario in cui appare, per garantire che la rappresentazione sia accurata e conforme ai termini concordati. Questa sezione deve chiarire il processo per la revisione e la risoluzione di eventuali dispute relative al contenuto.
Clausole di Indennizzo
È importante includere clausole che proteggano il produttore da eventuali reclami di terze parti relativi all’uso delle immagini. Queste clausole di indennizzo possono prevedere che il cedente rimborsi il produttore per eventuali danni o spese legali risultanti da tali reclami.
Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie
Infine, il contratto dovrebbe specificare quale legge governerà l’accordo e come verranno risolte eventuali controversie. Le opzioni possono includere la mediazione, l’arbitrato o il ricorso ai tribunali competenti. Questa sezione garantisce che entrambe le parti siano consapevoli del quadro legale in cui operano e delle loro opzioni nel caso di disaccordi.
Ogni contratto di cessione dei diritti di immagine deve essere personalizzato in base alle specifiche esigenze del progetto e delle parti coinvolte. È sempre consigliabile consultare un avvocato esperto in materia di diritti d’immagine e proprietà intellettuale per garantire che il contratto sia completo e legalmente valido.
Modello contratto cessione diritti di immagine documentario
CONTRATTO DI CESSIONE/LICENZA DIRITTI DI IMMAGINE PER PRODUZIONE DOCUMENTARIO
(ai sensi degli artt. 10 c.c., 96‑97 L. 633/1941 e 2575 ss. c.c.)
Tra
[Società di Produzione] ________________________________________, con sede in ________________________________________, C.F./P.IVA ____________________, rappresentata da [Nome, Cognome, qualifica], (di seguito “Produttore”);
e
[Titolare dell’Immagine] ____________________________________, nato/a a ___________________ il //, C.F. ______________________, residente in __________________________________________, (di seguito “Cessionario” o “Concedente”);
(collettivamente le “Parti”).
Art. 1 – Oggetto
1.1 Il Concedente cede/licenzia al Produttore, che accetta, il diritto di utilizzare la propria immagine, voce, nome, ritratto e performance (di seguito “Immagine”) al fine di realizzare, promuovere e distribuire il documentario provvisoriamente intitolato “________________________” (“Documentario”).
Art. 2 – Diritti concessi
2.1 La cessione/ licenza è esclusiva / non esclusiva (barrare l’opzione) e comprende:
ripresa video e audio dell’Immagine;
montaggio, adattamento, elaborazione;
uso in trailer, promo, making‑of, visual assets, stampa, social media;
riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico in qualsiasi forma, formato o tecnologia, attuale o futura.
2.2 Territorio: mondo intero.2.3 Durata: perpetua (ovvero ___ anni).2.4 Lingue: tutte.
Art. 3 – Corrispettivo
3.1 A fronte della cessione, il Produttore corrisponde al Concedente:
compenso forfettario di € ____________ + IVA, da pagarsi entro ___ giorni dalla firma;
(oppure) partecipazione agli utili pari a ___ % dei ricavi netti, rendicontata annualmente.Barrare la formula applicabile.
Art. 4 – Garanzie e dichiarazioni
4.1 Il Concedente dichiara di essere titolare dei diritti ceduti e che l’Immagine non viola diritti di terzi.4.2 Garantisce il pacifico godimento dei diritti e manleva il Produttore da pretese di terzi.4.3 Qualora il Concedente sia minorenne, il presente contratto dovrà essere firmato da chi esercita la potestà genitoriale (Allegato A – autorizzazione genitori/tutore).
Art. 5 – Moralità e contesto d’uso
5.1 Il Produttore si impegna a non utilizzare l’Immagine in modo lesivo dell’onore, reputazione o decoro del Concedente.5.2 Il Concedente accetta che il Documentario possa includere tagli, montaggi, effetti e sovrapposizioni funzionali alla narrazione.
Art. 6 – Accrediti
6.1 Il Produttore indicherà il nome del Concedente nei titoli di coda e nei materiali promozionali secondo lo standard: “Con la partecipazione di __________________”. Eccezioni potranno essere concordate per iscritto.
Art. 7 – Privacy e trattamento dati
7.1 Il Produttore tratterà i dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), limitatamente alle finalità di produzione e distribuzione del Documentario. Informativa allegata (Allegato B).
Art. 8 – Recesso
8.1 Una volta avviate le riprese, il Concedente non potrà recedere, salvo grave inadempimento del Produttore.8.2 In caso di recesso legittimo del Concedente, le riprese che lo ritraggono saranno eliminate salvo quanto già divulgato.
Art. 9 – Legge applicabile e foro competente
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di ________________________.
Art. 10 – Disposizioni finali
10.1 Il presente atto annulla e sostituisce ogni precedente intesa orale o scritta.10.2 Modifiche e integrazioni sono valide solo se in forma scritta e firmate da entrambe le Parti.10.3 Il contratto può essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o in controparti trasmesse via PEC.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo ________________, data //
Il Produttore
Il Concedente
____________________________
[Nome, qualifica, firma]
____________________________
[Nome, firma]
Allegati
A. Autorizzazione genitori / tutore (se minore)B. Informativa Privacy GDPRC. Liberatoria location (se necessaria)