Le dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto di lavoro che lo vincola, nel nostro ordinamento le dimissioni sono da considerarsi come una facoltà che il lavoratore possiede, la quale può essere esercitata senza limite, l’unico obbligo è di dare un preavviso, questa direttiva è prevista all’interno dei contratti collettivi e per maggiori informazioni è possibile vedere questa guida sul preavviso dimissioni.
Le dimissioni sono frutto della volontà del lavoratore, questa decisione non deve essere quindi viziata (ad esempio da minacce o raggiri), pena l’annullabilità dell’atto, quest’ ultimo ha effetto nel momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della decisione del dipendente.
La legge non prevedeva forme particolari per la presentazione delle dimissioni, tuttavia requisiti di questo tipo sono spesso dettati dai contratti collettivi, che possono imporre l’ obbligo della forma scritta.
Esiste, inoltre, un particolare caso che non prevede l’ obbligo di preavviso, stiamo parlando delle dimissioni per giusta causa, infatti in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro (mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, condotte lesive dell’onore, reiterato mancato pagamento della retribuzione, etc.), il lavoratore può dimettersi senza l’obbligo di dare il preavviso.
Al dimissionario per giusta causa spetta l’indennità come se fosse stato licenziato, inoltre può richiedere l’indennità ordinaria di disoccupazione.
Parliamo infine delle dimissioni incentivate, che prevedono una sorta di accordo tra datore e dipendente, in funzione del quale al lavoratore viene offerta una certa somma di denaro per abbandonare il posto di lavoro, questa pratica vine considerata del tutto lecita.