Le caratteristiche generali della formazione nell’apprendistato sono disciplinate, in base agli artt. 2 e 6, D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167, c.d. T.U. dell’apprendistato, da una parte, individuando interventi pubblici regionali di dimensione e contenuto differenziato, nella formazione prevista per le tre tipologie di apprendistato (qualificante, professionalizzante e alto) per la quale si rinvia alle parti specifiche; dall’altra, sulla base di alcuni principi fondamentali, posti da “appositi accordi interconfederali” ovvero da “contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” :
la “presenza di un tutore o referente aziendale” (art. 2, co.1, lett. d), T.U. 167/2011; Min. Lettera circ. 22 aprile 2013, n. 7258 ). La collocazione della figura del tutor nell’art. 2 del T.U., che, come si è visto, attribuisce una serie di competenze alla contrattazione collettiva, evidenzia la potestà regolativa dell’autonomia collettiva in luogo della Regione;
la “possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti” (art .2, co.1, lett. f), D.Lgs. n. 167/2011);
la “registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino (art. 2, co.1, lett. g), D.Lgs. n. 167/2011; Min. Lettera circ. n. 7258/2013)
la “possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni” (art. 2, co.1, lett. e), D.Lgs. n. 167/2011).
Tutti questi elementi devono essere presenti nel contratto, per un esempio è possibile vedere questo modello di contratto di apprendistato su Guidelavoro.net.
La legge individua poi specifiche linee d’intervento, pubbliche e contrattuali, con riguardo a quattro aspetti fondamentali dell’iter formativo:
gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi, svolti nell’ambito dell’apprendistato qualificante (ossia per la qualifica e il diploma professionale) ed in quello di “alta formazione”, devono essere fissati dal Ministero del lavoro (“di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome…., nonché nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010”) (art. 6, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011)
gli standard professionali per la verifica dei percorsi formativi relativi all’apprendistato professionalizzante e di ricerca vanno definiti dai “contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale” (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 167/2011);
l’istituzione del repertorio delle professioni, “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Il repertorio: a) è predisposto, “sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010” (art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 167/2011), “da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni”; b) è finalizzato ad “armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato ed a consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali” (art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 167/2011); c) costituisce la base per certificare le competenze acquisite dall’apprendista, oltre cheper registrarle sul libretto formativo del cittadino, “nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti” (art. 6, co. 4, D.Lgs. n. 167/2011).
registrazione sul libretto formativo del cittadino, spetta al datore di lavoro effettuare (sulla base del repertorio delle professioni, di cui sopra), la registrazione, nel libretto formativo, della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita dall’apprendista.