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Altro Futuro

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Consigli per un Altro Futuro

Fac simile contratto prestazione servizi di investimento​

Redigere un contratto per la prestazione di servizi di investimento richiede equilibrio tra chiarezza commerciale e rigore normativo. In questa guida troverai i principi fondamentali per costruire un accordo che definisca con precisione il contenuto e i limiti della prestazione, le responsabilità delle parti, le modalità di remunerazione e le tutele per il cliente, mantenendo al contempo conformità alla normativa applicabile. Affronteremo aspetti essenziali come la descrizione dei servizi, la classificazione del cliente, gli obblighi di informazione e adeguata verifica (KYC/AML), la gestione dei conflitti di interesse, le regole di esecuzione e rendicontazione, nonché clausole su responsabilità, riservatezza, durata e recesso. L’obiettivo è offrire criteri pratici per redigere clausole chiare, modulari e facilmente adattabili al contesto operativo, accompagnati da suggerimenti su controlli di compliance e revisione legale prima della firma. Questa introduzione prepara il terreno: le sezioni successive forniranno modelli, check‑list e indicazioni operative per tradurre i principi in testo contrattuale efficace e difendibile.

Come scrivere un contratto prestazione servizi di investimento​

Per redigere un contratto di prestazione di servizi di investimento con rigore professionale occorre partire da una chiara definizione degli elementi fondamentali e tradurre ogni rischio, obbligo e diritto in formule contrattuali precise e comprensibili. È opportuno introdurre il documento con una clausola che identifichi le parti con tutti i dati necessari per la loro qualificazione giuridica e il loro indirizzo legale, specificando se la controparte è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o un cliente istituzionale, e richiamando, se del caso, la normativa di riferimento (ad esempio MiFID II, disposizioni nazionali e regolamentari applicabili). Subito dopo la qualificazione delle parti si devono definire termini tecnici e ricorrenti in un’ampia sezione di definizioni, così da evitare ambiguità: la categoria di strumenti finanziari contemplata, cosa si intende per “servizi di investimento” ai fini del contratto, la nozione di “ordini”, “esecuzione”, “patrimonio in custodia”, “commissioni”, e ogni altro termine rilevante.

La parte descrittiva del contratto deve spiegare con precisione l’oggetto dell’incarico: se si tratta di gestione patrimoniale a mandato discrezionale, consulenza su base continuativa, esecuzione di ordini per conto, collocamento o altro servizio connesso. Per ciascuno dei servizi offerti occorre indicare modalità operative, limiti di autonomia e poteri delegati al prestatore, includendo eventuali limiti quantitativi, criteri di investimento accettabili e il trattamento di strumenti complessi o illiquidi. Se il mandato comprende delega discrezionale, il contratto dovrà esplicitare la politica d’investimento, i benchmark di riferimento, i vincoli di rischio e le soglie di tolleranza, nonché le procedure decisionale e di escalation in caso di eventi straordinari di mercato.

L’elemento economico va formulato in termini inequivocabili: la struttura delle commissioni, il timing e le modalità di pagamento, la distinzione tra commissioni di gestione ricorrenti, commissioni di performance, costi di transazione e oneri di terzi. Quando si prevede una commissione di performance, è buona pratica descrivere la base di calcolo, il metodo di misurazione (ad esempio base netta o lorda), l’eventuale meccanismo di high-water mark o di hurdle rate, le eventuali clausole di clawback e i periodi di riferimento. Si devono anche specificare le modalità di rendicontazione dei costi e degli oneri al cliente, la periodicità delle comunicazioni e il formato delle rendicontazioni, assicurando che tutte le informazioni richieste dalle norme sui costi e sulla trasparenza siano contemplate.

La disciplina delle istruzioni del cliente e dell’esecuzione degli ordini richiede attenzione formale: il contratto deve stabilire come pervengono le istruzioni, i canali ammessi, il momento di ricezione e il momento di efficacia, nonché le regole in caso di istruzioni ambigue o confliggenti. È necessario dare conto della politica di best execution adottata dal prestatore e allegarla o richiamarla espressamente, precisando i criteri usati per selezionare sedi di esecuzione e intermediari, e prevedendo l’impegno a mantenere e rendere disponibile la documentazione relativa all’esecuzione degli ordini. Nel testo va inoltre regolato il tema dell’eventuale c.d. execution-only, con la dichiarazione esplicita del cliente quando rifiuta consulenza o valutazioni di appropriatezza.

Gli aspetti relativi a rischio e adeguatezza meritano clausole dedicate: il prestatore deve avere il diritto e l’obbligo di acquisire informazioni sul profilo di rischio, esperienza e conoscenza del cliente, inserendo l’obbligo di compilare questionari, allegando questi documenti al contratto o richiedendoli prima dell’inizio della prestazione. Sulla base di tali informazioni si dovranno definire i limiti di investimento e stabilire procedure per la revisione periodica del profilo, nonché prevedere le conseguenze contrattuali di omissioni o false dichiarazioni del cliente. È importante inserire chiare avvertenze sui rischi generali degli investimenti e specifici per le categorie di prodotto coinvolte, con un linguaggio accessibile ma non evasivo.

La gestione dei conflitti di interesse e dei rapporti con terzi deve essere disciplinata in modo trasparente: il contratto dovrebbe richiamare l’esistenza di politiche interne sul conflitto di interessi, prevedere obblighi di informativa qualora sussistano conflitti non eliminabili, indicare eventuali politiche di inducement e la sua gestione, e prevedere la possibilità per il cliente di dare un consenso espresso a pratiche che altrimenti costituirebbero conflitto. Va regolata anche la possibilità di sub-affidamento a terzi e la responsabilità connessa a tali deleghe, precisando se e in che misura il prestatore può appoggiarsi a controparti esterne o a società del proprio gruppo.

La tutela dei dati personali e le norme antiriciclaggio devono trovare spazio contrattuale con clausole che rimandino alle informative e al consenso richiesto dal GDPR, nonché agli adempimenti di identificazione e conservazione documentale previsti dalla normativa AML. Occorre indicare i trattamenti di dati necessari per l’esecuzione del contratto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, la durata della conservazione e le misure di sicurezza adottate. Allo stesso tempo il contratto dovrebbe prevedere le modalità di adempimento delle richieste di Know Your Customer e di segnalazione di operazioni sospette, e l’impatto che eventuali inadempienze del cliente avranno sulla capacità del prestatore di eseguire il mandato.

Gli elementi di responsabilità e indennizzo devono essere formulati con attenzione per bilanciare la protezione del cliente e la sostenibilità operativa del prestatore. È opportuno distinguere tra responsabilità per dolo e colpa grave e responsabilità per colpa lieve; stabilire eventuali massimali, esclusioni e limiti temporali di responsabilità, e regolare i casi di forza maggiore che sospendono l’esecuzione. Le clausole di indennizzo dovrebbero delimitare chiaramente i costi che il cliente è tenuto a sostenere e quelli a carico del prestatore, prevedendo procedure per la risoluzione di controversie tecniche o di mercato. Va anche disciplinata la responsabilità verso terzi e le garanzie che il cliente fornisce circa la legittimità dei fondi e delle istruzioni impartite.

La durata del rapporto, le modalità di recesso, sospensione e risoluzione anticipata devono essere specificate. Occorre stabilire il termine iniziale e le eventuali proroghe, prevedere preavvisi e forme di recesso senza penalità nei casi previsti dalla normativa di tutela del consumatore, nonché il diritto di risoluzione per giusta causa. Le conseguenze operative del recesso devono essere precisate: modalità di trasferimento del portafoglio, liquidazione degli investimenti, pagamento delle commissioni maturate, rimborso di anticipi e spese sostenute, e tempi massimi per la consegna della documentazione finale. È utile disciplinare anche la gestione delle istruzioni in corso al momento della risoluzione e la responsabilità per perdite derivanti dall’impossibilità di eseguire ordini dopo il recesso.

Il contratto deve includere disposizioni riguardanti la trasparenza e l’informativa continua: tempi e contenuti dei rendiconti periodici, modalità di comunicazione degli eventi significativi, obblighi di comunicazione di cambiamenti normativi che incidono sul rapporto, e accesso del cliente alla reportistica. Se previsto, il contratto dovrebbe altresì stabilire l’obbligo di fornire documenti informativi regolamentari relativi ai prodotti (ad es. prospetti, KIID/KID) e di ottenere le necessarie firme o conferme di ricezione.

Le clausole finali sono importanti per la certezza giuridica: indicare la legge applicabile e la giurisdizione competente, o prevedere l’arbitrato, prevedere la lingua del contratto, inserire clausole di integrità dell’accordo che escludano intese non scritte, prevedere la possibilità di modifica del contratto con modalità e limiti chiari e stabilire la separabilità delle clausole invalide. Va disciplinata la cessione del contratto e i limiti all’assegnazione dei diritti, oltre a inserire eventuali dichiarazioni e garanzie reciproche che ogni parte si assume all’atto della sottoscrizione.

Dal punto di vista stilistico e pratico, il linguaggio dovrebbe essere preciso ma comprensibile, evitando tecnicismi non necessari e spiegando i concetti critici quando occorre. Allegati e appendici dovrebbero raccogliere documenti operativi e informativi che è meglio non inserire nel corpo principale per non appesantire la lettura: politica di esecuzione, schedule delle commissioni, questionario di rischio e profilazione, informativa sulla privacy, e qualsiasi altra documentazione regolamentare o tecnica. Prima della firma è indispensabile effettuare controlli di coerenza tra clausole, verificare che non vi siano ambiguità sui termini economici e operativi, e che le clausole obbligatorie per legge siano presenti nella forma richiesta. Infine, è prudente raccomandare la revisione del testo da parte di un consulente legale e fiscale specializzato nella materia per adattare il documento alla normativa locale, alle richieste regolamentari vigenti e alle esigenze specifiche delle parti, tenendo conto anche delle possibili evoluzioni normative che caratterizzano il settore dei servizi di investimento.

Modello contratto prestazione servizi di investimento​

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Tra:
1) _______________, con sede legale in _______________, codice fiscale/partita IVA _______________, iscritta al registro imprese di _______________ al n. _______________, rappresentata da _______________ in qualità di _______________ (di seguito “Prestatore”);
e
2) _______________, con sede legale/residenza in _______________, codice fiscale/partita IVA _______________, rappresentata da _______________ in qualità di _______________ (di seguito “Cliente”).

Premesso che
– il Prestatore è autorizzato a prestare servizi di investimento e dispone delle competenze, capacità tecniche e autorizzazioni necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto;
– il Cliente intende avvalersi dei servizi di investimento offerti dal Prestatore alle condizioni di seguito stabilite;

si conviene quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto
1.1 Il presente contratto ha per oggetto la prestazione, da parte del Prestatore, dei seguenti servizi di investimento: _______________.
1.2 I servizi potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli, esecuzione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza finanziaria e servizi accessori specificati in allegato _______________.

Articolo 2 – Documentazione e informazioni preliminari
2.1 Il Cliente consegna al Prestatore la documentazione e le informazioni necessarie per la valutazione della sua situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento, della conoscenza ed esperienza in materia di investimenti: _______________.
2.2 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante delle informazioni fornite.

Articolo 3 – Durata
3.1 Il presente contratto ha durata di _______________ a decorrere dal _______________ e si intende tacitamente rinnovato per uguali periodi salvo disdetta scritta da una delle parti da inviarsi con preavviso di _______________ giorni.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dei servizi
4.1 Il Prestatore eseguirà i servizi con diligenza professionale conformemente alle disposizioni normative applicabili e alla propria politica interna, come descritta in allegato _______________.
4.2 Le operazioni su strumenti finanziari saranno eseguite sulla base delle istruzioni ricevute dal Cliente e, in assenza di istruzioni specifiche, secondo la politica di investimento concordata in allegato _______________.

Articolo 5 – Compensi, costi e modalità di pagamento
5.1 Per la prestazione dei servizi il Cliente corrisponderà al Prestatore i compensi e le commissioni secondo quanto indicato in allegato _______________.
5.2 Eventuali spese, oneri e costi di terzi saranno a carico del Cliente e dovranno essere rimborsati dietro presentazione della relativa documentazione.
5.3 Il pagamento dei compensi avverrà mediante _______________ entro _______________ giorni dalla data fattura/estratto conto.

Articolo 6 – Obblighi del Prestatore
6.1 Il Prestatore si obbliga a:
a) agire con diligenza professionale e nel migliore interesse del Cliente, salvo diverso accordo scritto;
b) fornire al Cliente informazioni chiare, corrette e non ingannevoli sui servizi, i rischi e i costi;
c) mantenere adeguate procedure per la gestione dei conflitti di interesse e la best execution, descritte in allegato _______________;
d) fornire rendicontazioni periodiche sui servizi resi e sulle operazioni eseguite secondo cadenza e contenuti indicati in allegato _______________.

Articolo 7 – Obblighi del Cliente
7.1 Il Cliente si obbliga a:
a) fornire al Prestatore informazioni veritiere e complete sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e profilo di rischio;
b) comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato;
c) provvedere ai pagamenti dovuti nei termini stabiliti dal presente contratto;
d) utilizzare gli strumenti e le piattaforme indicate dal Prestatore secondo le istruzioni ricevute.

Articolo 8 – Rischi
8.1 Il Cliente riconosce che gli investimenti in strumenti finanziari comportano rischi, compresa la perdita parziale o totale del capitale investito. Il Prestatore non garantisce risultati o rendimenti specifici, salvo diverso e scritto impegno contrattuale.
8.2 Il Cliente dichiara di aver ricevuto adeguata informativa sui rischi connessi ai servizi e agli strumenti finanziari oggetto del presente contratto.

Articolo 9 – Conflitto di interessi
9.1 Il Prestatore adotterà misure volte a identificare, gestire e, ove possibile, evitare conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti è riportata in allegato _______________.
9.2 Il Prestatore informerà il Cliente qualora un conflitto di interessi rilevante non possa essere evitato o gestito efficacemente.

Articolo 10 – Responsabilità e manleva
10.1 Il Prestatore risponderà dei danni derivanti dall’inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei limiti previsti dalla legge.
10.2 Il Cliente manleverà il Prestatore da ogni responsabilità per perdite derivanti da informazioni incomplete, inesatte o tardive fornite dallo stesso Cliente.

Articolo 11 – Segretezza e trattamento dei dati personali
11.1 Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni e i dati economici, commerciali e tecnici ricevuti in esecuzione del presente contratto, salvo obblighi di legge o esigenze di autorità competenti.
11.2 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato conformemente all’informativa e all’autorizzazione al trattamento allegata al presente contratto (Allegato _______________).

Articolo 12 – Comunicazioni
12.1 Tutte le comunicazioni tra le parti ai fini del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate ai seguenti recapiti:
Per il Prestatore: _______________
Per il Cliente: _______________
12.2 Le comunicazioni si considerano efficaci secondo le modalità e i termini indicati in allegato _______________.

Articolo 13 – Esecuzione parziale, delega e subappalto
13.1 Il Prestatore potrà, previo consenso scritto del Cliente, avvalersi di terzi per l’esecuzione di parti del servizio. La responsabilità nei confronti del Cliente rimane in capo al Prestatore.

Articolo 14 – Modifiche e integrazioni
14.1 Ogni modifica o integrazione al presente contratto sarà valida solo se concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Articolo 15 – Risoluzione anticipata
15.1 Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente da ciascuna parte con comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di _______________ giorni.
15.2 In caso di grave inadempimento di una delle parti, l’altra parte potrà risolvere il contratto immediatamente mediante comunicazione scritta, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Articolo 16 – Reclami
16.1 Il Cliente può presentare reclamo al Prestatore secondo la procedura riportata in allegato _______________. Ai fini della tutela stragiudiziale sono altresì indicate le autorità competenti e le relative modalità in allegato _______________.

Articolo 17 – Legislazione applicabile e foro competente
17.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di _______________, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 18 – Clausole finali
18.1 Il presente contratto costituisce l’integrale accordo tra le parti in relazione all’oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale.
18.2 Qualora una qualsiasi disposizione del presente contratto sia dichiarata nulla o inefficace, le restanti disposizioni resteranno valide ed efficaci.

Allegati:
– Allegato A: Descrizione dei servizi e mandato operativo _______________
– Allegato B: Tariffe, commissioni e costi _______________
– Allegato C: Politica di best execution e conflitti di interesse _______________
– Allegato D: Informativa sul trattamento dei dati personali _______________
– Allegato E: Modalità di rendicontazione e periodicità _______________
– Altri allegati: _______________

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _______________

Per il Prestatore
Nome e qualifica: _______________
Firma: _______________

Per il Cliente
Nome e qualifica: _______________
Firma: _______________

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